Chance-dilazione per attenuare gli inconvenienti della domanda di rottamazione “al buio”. Una volta presentata la domanda, infatti, qualora la comunicazione di Equitalia rechi un importo di definizione più elevato del previsto, sarà sufficiente non pagare la prima rata e proseguire nel pagamento del piano di rientro precedente. Alla luce delle ultime indicazioni informali provenienti da Equitalia si desume che la presentazione della domanda, di per sé, costituisce comportamento concludente sufficiente a determinare l’ingresso nella sanatoria. La scadenza del 31 marzo, però, non si concilia con la tempistica di spedizione della comunicazione dell’agente della riscossione che formalizza l’importo da pagare nelle singole rate prescelte. Il termine per tale adempimento è infatti il 31 maggio. Proprio per questa ragione, il comma 8 dell’articolo 6 stabilisce che con il pagamento della prima o unica rata si determina la revoca ope legis della dilazione in essere «precedentemente accordata dall’agente della riscossione». La norma inoltre non distingue a seconda della data in cui la dilazione è stata concessa, limitandosi a precisare che questa deve essere “precedente” alla scadenza di luglio.