Un dipendente di un’azienda di trasporto pubblico è stato licenziato (o meglio, esonerato dal servizio) in applicazione di una specifica previsione contenuta nel R.D.148/1931 in base al quale la società, sentito il parere del Consiglio di disciplina, «può far luogo all’esonero definitivo dal servizio degli agenti stabili [...] per scarso rendimento o per palese insufficienza imputabile a colpa dell’agente nell’adempimento delle funzioni del proprio grado».
La Corte di Cassazione (sentenza n. 3855/2017) ha ritenuto che lo scarso rendimento «non può essere di per sé dimostrato dai plurimi precedenti disciplinari del lavoratore già sanzionati in passato, salvo voler ammettere una indiretta sostanziale duplicazione degli effetti di condotte ormai esaurite».
Pertanto, concludono i giudici, deve «trovare applicazione il divieto, più volte affermato da questa Corte con riguardo al procedimento disciplinare, di esercitare due volte il potere disciplinare per lo stesso fatto sotto il profilo di una sua diversa valutazione o configurazione giuridica».