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Il ritardo è violazione sostanziale

Pubblicato il 28 febbraio 2017 Il Sole 24 ore;Italia Oggi

Il ritardato versamento del tributo, anche di pochi giorni, rappresenta una violazione sostanziale che arreca pregiudizio alle casse erariali e pertanto la sanzione conseguente è legittima. Ad affermare questo rigoroso principio è la Corte di cassazione con la sentenza n. 4960 depositata il 27/02/2017.

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Scadenza del 16 febbraio 2026
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Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a gennaio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).

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Irpef Altre ritenute alla fonte

Versamento delle ritenute operate a gennaio relative a:rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1040);utilizzazione di marchi e opere dell’...