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INAIL: chiarimenti su definizione agevolata e DURC

Pubblicato il 01 marzo 2017 Il Sole 24 ore;Italia Oggi

L’INAIL, con la nota operativa del 28 febbraio 2017, n. 4285 fornisce chiarimenti in merito all’attestazione di regolarità contributiva in caso di adesione alla procedura di definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 e sulle somme che i debitori devono corrispondere (decreto legge 193/2016- c.d. decreto fiscale).


L’Istututo segnala che devono essere versate integralmente le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi e quelle dovute all’agente della riscossione a titolo di aggio, di rimborso delle spese per le procedure esecutive e delle spese di notifica delle cartelle.


I debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora, le sanzioni e le somme aggiuntive. Anche il pagamento delle sanzioni civili non è richiesto ai fini della definizione agevolata.


Di contro, rientrano gli interessi di cui al comma 9 dell’articolo 116 della legge 388/2000 compresi nei carichi affidati agli agenti della riscossione, che maturano dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili e che sono pertanto da corrispondere ai fini della definizione agevolata.


Entro il 31 marzo 2017, i debitori devono presentare la dichiarazione di adesione e che entro il 31 maggio l’agente della riscossione deve comunicare ai debitori l’ammontare complessivo delle somme dovute e quello delle singole rate con relativa scadenza.


Il pagamento può essere effettuato in unica soluzione a luglio 2017 oppure in massimo cinque rate, di cui tre nel 2017 e due nel 2018, con applicazione degli interessi a decorrere dal 1° agosto 2017; la definizione agevolata si perfeziona solo con il versamento delle somme dovute.


La presentazione della dichiarazione di adesione, sottolinea l’INAIL, costituisce solo una manifestazione di intenti, con la quale il contribuente dichiara di volersi avvalere della definizione agevolata e non può essere considerata di per sé sufficiente ai fini del rilascio del DURC on line per il periodo intercorrente dalla data di presentazione della dichiarazione e fino alla data in cui il debitore sarà ammesso alla definizione agevolata, successivamente alla comunicazione da parte dell’agente della riscossione dell’ammontare delle somme da versare.


L’effetto estintivo si verifica solo con il corretto adempimento dei versamenti. Tuttavia se il debitore chiede la rateazione, successivamente al pagamento della prima rata si ravvisano gli elementi per attestare la regolarità contributiva.

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