Arriva in extremis la proroga prevista dalla legge n. 19 del 2017, di conversione del decreto Milleproroghe, che rinvia al 2018 l’entrata in vigore dei nuovi obblighi in tema di assunzione di disabili posti dal Jobs Act a carico dei datori di lavoro che occupano tra 15 e 35 dipendenti. Rimane dunque confermata, per il 2017, la previsione secondo la quale le piccole e medie imprese del settore privato sono tenute ad assumere un lavoratore disabile soltanto in caso di nuova assunzione. Quali sono i criteri di computo della quota di riserva e quali le sanzioni in caso di violazione degli obblighi in tema di collocamento obbligatorio?
E’ stato rinviato al 2018, per effetto della legge di conversione del decreto Milleproroghe 2017 (legge n. 19 del 27 febbraio 2017), l'obbligo di assumere almeno un lavoratore disabile posto dal Jobs Act a carico delle piccole imprese del settore privato e di partiti, organizzazioni sindacali e non lucrative che operano nel settore della solidarietà sociale, dell’assistenza e della riabilitazione. E’ una proroga che arriva proprio allo scadere del termine previsto: l’ANPAL, infatti, aveva specificato che l’assunzione sarebbe dovuta avvenire obbligatoriamente, entro il 1° marzo 2017.
Per i partiti e le organizzazioni sindacali e non lucrative resta in vigore la previsione, ai fini della quota di riserva, sul computo da effettuarsi solo con riferimento al personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative.
La riforma operata lo scorso anno dal Jobs Act in materia di ammortizzatori sociali prevedeva che, entro sessanta giorni dal 1° gennaio 2017, i datori di lavoro privati, che occupano da 15 a 35 dipendenti, avrebbero dovuto procedere all’assunzione di un lavoratore disabile, a prescindere dall’effettuazione di una nuova assunzione.
Era prevista inoltre una ulteriore sospensione dei termini: nel caso in cui tali datori di lavoro avessero effettuato una nuova assunzione, la decorrenza degli obblighi scattava non entro i canonici 60 giorni previsti per la generalità dei datori di lavoro ma, qualora non avessero effettuato una seconda nuova assunzione, solo dopo ulteriori dodici mesi.
Anche questa sospensione degli obblighi dal 2018 non sarà più in vigore; l’assunzione obbligatoria dovrà dunque essere effettuata entro il 1° marzo 2018.
Con riferimento ai partiti, alle organizzazioni sindacali e alle organizzazioni non lucrative che operano nel settore della solidarietà sociale, dell’assistenza e della riabilitazione è invece confermato che la quota di riserva si computa esclusivamente con riferimento al personale tecnico-esecutivo che svolge funzioni amministrative..