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ROTTAMAZIONE - Conto alla rovescia

Pubblicato il 03 marzo 2017 Il Sole 24 ore;Italia Oggi

Parte l’ultima corsa alla rottamazione delle cartelle. L’istanza per aderire, infatti, va presentata fra meno di un mese, cioè entro il 31 marzo. Ma c’è un vuoto di un paio di mesi tra questa scadenza e il 31 maggio, data entro la quale Equitalia comunica l’ammontare del debito residuo dovuto. Un’adesione al buio. Chi presenta la domanda per la definizione agevolata dei ruoli di Equitalia ha due possibilità per uscire senza danni dalla sanatoria: revocare l’istanza entro la fine di marzo oppure, se ha una dilazione in corso, non pagare la rata di luglio. La presentazione della domanda, dunque, costituisce di per sé una manifestazione di volontà sufficiente a determinare l’accesso alla rottamazione degli affidamenti, senza che sia necessario anche il pagamento della prima o unica rata. È stato, tuttavia, confermato che fino al 31 marzo è ancora possibile ritrattare l’istanza presentando un’apposita dichiarazione in forma libera. In caso di accoglimento della rateazione, si potrà decidere a luglio cosa fare. Se si paga la prima rata, la vecchia dilazione è irrimediabilmente persa, con l’ulteriore conseguenza che se si decade dalla sanatoria in un momento successivo non si potrà più dilazionare il debito residuo. Sempre entro fine mese devono essere corrisposte le rate scadute a tutto dicembre 2016 per i soggetti che avevano dilazioni in corso al 24 ottobre 2016. Al riguardo, Equitalia conferma la linea dura secondo cui l’obbligo riguarda anche le rate scadute prima dell’ultimo trimestre. Non vi sono ostacoli inoltre a presentare una pluralità di domande con riguardo a carichi di volta in volta diversi. In questo modo, si suddivide il rischio di decadere dalla rottamazione, evitando che il ritardo o l’omissione di un importo determini la perdita dei benefici per tutte le partite di debito. Si conferma che la domanda può essere presentata via pec dall’indirizzo del professionista che assiste il debitore, allegando il documento di identità di entrambi.

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