La presentazione dell’istanza di rottamazione non svincola le somme già pignorate. La definizione age-volata dei carichi affidati agli agenti della riscossione introdotta dall’articolo 6, D.L. 193/2016 non incide, infatti, sulla legittimità degli atti compiuti e non rappresenta una ragione idonea a consentire la non proseguibilità del procedimento esecutivo già avviato. Tuttavia, nulla vieta che il contribuente si accordi con Equitalia, eventualmente anche a seguito di autorizzazione del giudice di merito, per svincolare in tutto o in parte le somme depositate sul conto pignorato per destinarle al pagamento delle rate calcolate nell’ambito della rottamazione. Sono queste le principali conclusioni cui è giunto il Tribunale di Lecco – Sezione 1 – con l’ordinanza del 13 febbraio 2017, pronunciandosi su una questione molto sentita.