La stretta sull’aiuto alla crescita economica alla verifica della definizione di valori mobiliari. La previsione si applica già dall’esercizio in corso al 31 dicembre 2016. La nuova norma solleva alcuni dubbi interpretativi, solo in parte già risolti. Il primo chiarimento ha riguardato la natura di tale previsione: non si tratta di una disposizione antielusiva ma di una norma di sistema per la determinazione del beneficio e, quindi, non è consentito presentare un interpello probatorio di disapplicazione. In altre parole, si tratta di una previsione non derogabile in quanto la sua finalità è quella di non riconoscere il beneficio a quel- le società che destinano l’incremento del proprio capitale a investimenti puramente finanziari; nell’ipotesi, infatti, non si produrrebbe quel rafforzamento dell’apparato produttivo che è alla base dell’introduzione dell’Ace. Un ulteriore problema applicativo si pone per la concreta individuazione degli incrementi. Tale problematica è stata risolta, ai tempi della Dit, precisando che è necessario esaminare i flussi finanziari impiegati nell’acquisto dei titoli e altri valori mobiliari. In particolare, data la consistenza dei titoli in portafoglio risultanti dal bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2010, in ciascun esercizio le risorse finanziarie impiegate nell’acquisto di titoli, per l’importo che eccede quelle derivanti da eventuali disinvestimenti, costituiscono un incremento rilevante ai sensi della norma citata (circolare n. 61/E/2001).