Per il recupero delle spese di pubblicità sostenute tramite un’associazione sportiva pallavolistica, l’ufficio non può invocare l’antieconomicità. Inoltre, l’accertatore non può sostituirsi all’imprenditore nella determinazione del budget di spesa pubblicitaria sostenibile: la percentuale del parziale recupero deve essere adeguatamente motivata. Sono queste le conclusioni della CTR Lombardia nella sentenza n. 171/14/17.