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Pubblicità, bocciato il recupero parziale

Pubblicato il 06 marzo 2017 Il Sole 24 ore;Italia Oggi

Per il recupero delle spese di pubblicità sostenute tramite un’associazione sportiva pallavolistica, l’ufficio non può invocare l’antieconomicità. Inoltre, l’accertatore non può sostituirsi all’imprenditore nella determinazione del budget di spesa pubblicitaria sostenibile: la percentuale del parziale recupero deve essere adeguatamente motivata. Sono queste le conclusioni della CTR Lombardia nella sentenza n. 171/14/17.

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Scadenza del 16 marzo 2026
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Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).