Da quest’anno, la conversione dei saldi delle gestioni contabili estere (stabili organizzazioni/contabilità plurimonetaria) non dovrebbe più generare componenti fiscalmente rilevanti. L’articolo 7-quater, D.L. 193/2016 modificando l’articolo 110, comma 2, Tuir, impone a livello fiscale l’uso del medesimo cambio utilizzato in bilancio. Per gli esercizi solari, la nuova regola si applica dal 2017 ma, potenzialmente, è applicabile già dal 2016 (il comma 3, dell’articolo 7-quater fa, infatti, salvi i comportamenti pregressi in linea con la nuova regola). Il comma 4, permette inoltre, a partire dal 2017, di dedurre per quinti la Riserva di traduzione in euro (qualora) tassata e risultante dal bilancio 2016. Per la conversione in euro delle gestioni contabili in valuta: ai fini contabili (Oic 17 paragrafo 120-128 , Oic 26 paragrafo 23 e Ias 21) occorreva ed occorre usare: i) il cambio a pronti alla data di bilancio per la traduzione delle attività e passività monetarie; ii) cambio spot/medio di periodo per le voci di Conto economico. Ciò portava e porta a suddividere in due parti la Riserva da traduzione in euro: 1) quella che accoglie il differenziale di cambio per la quadratura tra conversione del Conto economico e Stato patrimoniale; 2) quella relativa all’applicazione di un diverso tasso ai saldi patrimoniali dell’esercizio precedente. Ai fini fiscali: i) prima delle modifiche occorreva utilizzare il cambio di fine periodo per la conversione dei saldi patrimoniali ed economici (ciò anche in base a un interpello non pubblicato dall’Agenzia delle entrate). A seguito delle modifiche, il cambio di bilancio avrà piena rilevanza fiscale; ii) per le sole stabili organizzazioni le differenze cambio rispetto ai saldi di conto dell’esercizio precedente non concorrevano e tuttora, post modifiche, non concorre-ranno alla formazione del reddito.