Per trasmettere i dati delle fatture emesse e ricevute le imprese ed i professionisti hanno due possibilità: percorrere la strada obbligatoria dello spesometro trimestrale introdotto dal D.L. 193/2016 oppure opta-re per la trasmissione telematica prevista dall'articolo 1, comma 3, D.Lgs. 127/2015. Con la circolare n. 1/E del 7 febbraio scorso l'Agenzia delle entrate ha fornito i primi chiarimenti relativi ai predetti adempimenti, precisando che gli stessi sono validi sia nell'ipotesi in cui il contribuente decida di seguire la strada obbligata dello spesometro trimestrale, sia laddove intenda optare, entro il prossimo 31 marzo 2017, per la trasmissione telematica con le regole contenute nel citato D.Lgs. 127/2015. In primo luogo, l'Agenzia delle entrate ha precisato che non sussiste alcun obbligo di comunicazione per le operazioni oggetto di fatturazione elettronica tramite il Sistema di interscambio (di cui all'articolo 1, L. 244/2007), trattandosi di operazioni già trasmesse all'Amministrazione finanziaria. Di particolare interesse sono sta-ti i chiarimenti forniti in merito alla necessità distinguere le operazioni in base alla loro «tipologia», dovendosi intendere per tale la natura dell'operazione, vale a dire la distinzione tra imponibili, non imponibili, esenti e non soggette. Proprio in relazione a queste ultime, contraddistinte dal codice «N2» sorgono alcuni problemi critici per la loro corretta individuazione, poiché l'Agenzia precisa che «si tratta di fatture relative alle operazioni non soggette a Iva (solitamente per mancanza di uno o più requisiti dell'imposta, ad esempio una prestazione di servizi extra UE, oppure per espressa disposizione di legge)».