I provvedimenti del giudice tributario hanno effetto immediato. Agli stessi l'Amministrazione finanziaria ha l'obbligo di adeguarsi anche nel caso in cui tali pronunce non abbiano ancora la valenza del giudica-to definitivo. Se la sentenza è favorevole in tutto o in parte al contribuente, l'eventuale misura cautelare posta a garanzia del credito erariale deve essere di conseguenza immediatamente annullata. Grazie a detto fondamentale principio espresso dalle SS.UU. della Corte di Cassazione con la sentenza n. 758 depositata il 13 gennaio 2017, risulta ora chiaro a tutti che le sentenze dei giudici tributari sono equipara-te, quanto alla immediatezza dei loro effetti, a quelle emesse dalla magistratura ordinaria e amministrativa.