Il regime dei neo residenti introdotto dall’articolo 24-bis, Tuir, anche alla luce delle modalità individuate dal provvedimento delle Entrate dell’8 marzo, fa scendere in campo l’Italia nel terreno della competizione fiscale e ora il nostro Paese rappresenta, per i soggetti ad alto patrimonio, una alternativa a Paesi come l’Inghilterra, il Portogallo, Malta o la vicina Svizzera. Il provvedimento ha chiarito che l’interpello è facoltativo, che non vanno indicati i capitali esteri e che basta un’opzione in dichiarazione per accedere alla tassazione sostitutiva sui redditi esteri di 100.000 euro annui. Su quelli italiani, invece, si paga regolarmente. Per fruire delle convenzioni contro le doppie imposizioni e della possibilità di scomputare le imposte pagate all’estero l’unica opzione per il neo residente è quella di escludere uno o più Paesi esteri dal perimetro dell’imposizione sostitutiva; a quel punto il neo contribuente per quel Paese pagherà le imposte in Italia, ma potrà scomputarsi le imposte estere. In altre parole, il regime di imposizione sostitutiva funziona perfettamente, come molti regimi di questa natura, se le imposte pagate all’estero dal neo residente sono nulle o poca cosa, mentre il beneficio diminuisce se le convenzioni contro le doppie imposizioni o le normative domestiche estere prevedono forme di tassazione concorrente. Inoltre si deve tenere in considerazione la clausola antielusiva prevista dall’articolo 24-bis, che attrae a tassazione in Italia eventuali cessioni di partecipazioni qualificate in società estere se effettuate nei primi 5 anni di vigenza dell’opzione.