Con circolare n. 56 dell’8 marzo 2017 l’INPS ha fornito chiarimenti sulla procedura di Iscrizione e Variazione Azienda in riferimento alla codifica delle attività non censite dall’Istat e in riferimento al concetto di unità produttiva.
Premesso che i datori di lavoro sono tenuti a comunicare i dati relativi alle unità produttive, l’Istituto ha ribadito che l’unità produttiva si identifica con la sede legale, gli stabilimenti, le filiali e i laboratori distaccati dalla sede, che abbiano un’organizzazione autonoma.
A modifica della circolare n. 139/2016, è stato precisato che con l’autocertificazione dell’autonomia organizzativa l’azienda dichiara, sotto la propria responsabilità, che l’unità produttiva è lo stabilimento o la struttura finalizzata alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria o tecnico funzionale, intendendosi con tali accezioni il plesso organizzativo che presenta una fisionomia distinta ed abbia, in condizioni di indipendenza, un proprio riparto di risorse disponibili così da permettere in piena autonomia le scelte organizzative più confacenti alle caratteristiche funzionali e produttive dell’unità.
Con l’autocertificazione dell’idoneità a realizzare l’intero ciclo produttivo, o una fase completa di esso, l’azienda dichiara sotto la propria responsabilità che il plesso organizzativo esplica, in tutto o in parte, l'attività di produzione di beni o servizi dell'impresa medesima, della quale costituisce elemento organizzativo, non limitandosi alla realizzazione di meri scopi strumentali sia rispetto ai generali fini dell’impresa, sia rispetto ad una fase completa dell’attività produttiva della stessa.
Inoltre, specifica la circolare n. 56/2017, l’unità produttiva deve avere maestranze adibite in via continuativa.
In caso di cantieri edilizi e affini, è stato, infine, ribadito che, oltre ai controlli automatizzati già svolti dalle procedure informatiche, saranno previste ulteriori verifiche su base campionaria di natura amministrativa e/o ispettiva in ordine alla effettività dei requisiti caratterizzanti l’unità produttiva.