Federmeccanica e Assistal con Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm Uil, a completamento di quanto concordato con l'accordo di rinnovo 26 novembre 2016 del CCNL per i dipendenti dalle industrie metalmeccaniche e della installazione di impianti, hanno stabilito la disciplina contrattuale del welfare contrattuale e per l'erogazione di una somma forfettaria una tantum.
Con gli accordi 25 gennaio 2017 e 27 febbraio 2017 è stato stabilito quanto segue in materia di una tantum e di welfare contrattuale.
Con la retribuzione di marzo 2017, a tutti i lavoratori in forza al 1° marzo 2017, sarà corrisposta una somma forfettaria una tantum pari ad euro 80,00, suddivisibili in quote mensili in funzione della durata del rapporto nel periodo 1° gennaio-31 marzo 2017. La frazione superiore a 15 giorni sarà considerata mese intero.
Sono utili ai fini della maturazione dell'una tantum i periodi di sospensione o riduzione della prestazione per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, congedo parentale, congedo matrimoniale e tutte le tipologie di CIG. Non sono utili viceversa tutte le aspettative non retribuite; l'importo è comprensivo dei riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, legali o contrattuali ed è escluso dalla base di calcolo del TFR.
Le aziende attiveranno a beneficio dei lavoratori strumenti di welfare (l'accordo ne fornisce un elenco esemplificativo: servizi per finalità sociali, di educazione per l'assistenza a familiari, di trasporto collettivo, servizi in natura) per un costo massimo di euro 100 dal 1° giugno 2017, euro 150 dal 1° giugno 2018 e euro 200 dal 1° giugno 2019, da utilizzare entro il 31 maggio dell'anno successivo, non riproporzionabile per i lavoratori part time.
Sono destinatari del beneficio tutti i lavoratori non in prova in forza al 1° giugno di ogni anno o successivamente assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno:
- con contratto a tempo indeterminato;
- con contratto a tempo determinato che abbiano maturato 3 mesi di anzianità di servizio (anche non consecutivi) nel corso di ciascun anno.
Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita nel periodo 1° giugno-31 dicembre di ogni anno.
I lavoratori possono destinare le somme, di anno in anno, ai fondi Cometa o MetaSalute.