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Jobs Act per il lavoro autonomo: al via il “nuovo” welfare

Pubblicato il 17 marzo 2017 Il Sole 24 ore;Italia Oggi

La Camera ha approvato lo scorso 9 marzo il disegno di legge C.4135-A recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato.


Il provvedimento torna ora al Senato in seconda lettura e gli operatori auspicano che l’iter legislativo arrivi a completamento in tempi brevi. Vi sono, infatti, disposizioni che prendono in considerazione le criticità del lavoro autonomo nei rapporti, per esempio, con clienti che rivestano una posizione dominante o in caso di partecipazione a gare di appalto. Si prende, quindi, atto che anche le professioni possono attraversare momenti di crisi. Particolare attenzione riserva il provvedimento alla tutela della maternità e della malattia a favore degli iscritti alla Gestione separata del lavoro autonomo.


I commi da 3 a 7 dell’articolo 7 estendono, dal 2017, la durata e l’arco temporale di fruizione del congedo parentale per le lavoratrici ed i lavoratori autonomi assicurati presso la Gestione separata INPS, non obbligatoriamente iscritti ad altra forma pensionistica o pensionati. La durata del congedo parentale è elevata dagli attuali 3 mesi a 6 mesi, con la possibilità di fruirne entro il terzo anno di vita del bambino o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione. I genitori potranno, però, utilizzare il congedo per non più di sei mesi complessivi, anche se fruiti in altra gestione o cassa di previdenza. Resta fermo il requisito contributivo di almeno tre mensilità nei dodici mesi precedenti, ma da tale requisito si prescinde per i congedi fruiti entro il primo anno di vita del bambino.


L'articolo 12 consente alle lavoratrici iscritte in via esclusiva alla Gestione separata di fruire del trattamento di maternità a prescindere dall'effettiva astensione dall'attività lavorativa. Il problema si era posto in seguito alla modifica dell'articolo 64 del D.Lgs. 151/2001, che riconosce l'indennità di maternità alle lavoratrici iscritte nella Gestione separata nelle forme e con le modalità previste per le lavoratrici dipendenti. L’INPS ha, pertanto, negato l’indennità in carenza dell’astensione dal lavoro. La modifica ora proposta allinea il trattamento delle lavoratrici autonome iscritte alla Gestione separata a quello delle professioniste dotate di Cassa di categoria, per le quali non solo non è richiesta l’astensione dal lavoro ma tale mancata richiesta è stata considerata legittimata dalla Corte Costituzionale. Se il committente è d’accordo, la lavoratrice autonoma può essere sostituita da parte di altri lavoratori autonomi di fiducia della lavoratrice stessa.


L’articolo 13 del disegno di legge in commento reintroduce poi alcune disposizioni che già erano presenti a favore dei collaboratori a progetto nel D. Lgs. n. 276/2003 e che sono state abrogate dal D. Lgs. n. 81/2015. Viene pertanto nuovamente previsto che il rapporto di lavoro non si estingua in caso di gravidanza, malattia e infortunio dei lavoratori autonomi che prestano la loro attività̀ in via continuativa per il committente. Inoltre, fatto salvo il venir meno dell'interesse del committente, il lavoratore può richiedere la sospensione dell'esecuzione del rapporto di lavoro per un periodo non superiore a centocinquanta giorni per anno solare.


In caso di malattia o infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento dell'attività lavorativa per oltre sessanta giorni il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi può essere sospeso per l'intera durata della malattia o dell'infortunio, fino ad un massimo di due anni, trascorsi i quali il lavoratore è tenuto a versare i contributi e i premi maturati durante il periodo di sospensione in un numero di rate mensili pari a tre volte i mesi di sospensione.


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