Esdebitazione a tutto campo. Fino a comprendere anche i debiti Iva. Non ci sono ostacoli sul piano della disciplina comunitaria alla previsione di una liberazione anche dai debiti Iva per l’imprenditore fallito. A sdoganare anche su questo piano uno degli istituti più innovativi della riforma fallimentare è adesso la Corte di giustizia UE con la sentenza nella causa C-493/15. Con la pronuncia depositata ieri, la Corte si pone su questa linea e riconosce che la disciplina tricolore dell’esdebitazione, analogamente a quella del concordato, è assoggettata a condizioni di applicazione rigorose che offrono garanzie sufficienti per la riscossione dei crediti Iva e che, tenuto conto di queste condizioni, non si configura una rinuncia generale e indiscriminata alla riscossione del credito, nessuna contrarietà poi all’obbligo di tutti gli Stati membri di assicurare una piena e integrale corresponsione del tributo. Escluso poi che l’esdebitazione si configuri come un aiuto di Stato. A mancare è uno degli elementi costitutivi e cioè quello della selettività del vantaggio. L’esdebitazione, infatti, non ha come obiettivo quello di favorire solo alcune imprese o produzioni rispetto ad altre che si trovano in una situazione di fatto e di diritto analoga. Non viene per-tanto istituito un trattamento differenziato, idoneo a essere qualificato come discriminatorio.