Si aggiorna il quadro delle variabili da prendere in considerazione in vista della scadenza del 31 marzo, giorno entro cui è possibile esprimere due opzioni: quella per la comunicazione dei dati delle fatture emesse/ricevute (in sostituzione dello spesometro obbligatorio); quella per la comunicazione dei dati dei corrispettivi giornalieri da parte dei soggetti di cui all’articolo 22, D.P.R. 633/1972 (dettaglianti e soggetti assimilati, tenuti o meno al rilascio di scontrino/ricevuta). Quanto alla trasmissione dei dati delle fatture, un primo elemento da valutare riguarda la periodicità dell’adempimento. Il Milleproroghe (D.L. 244/2016) ha stabilito che, per il 2017, l’obbligo è semestrale e va adempiuto entro il 18 settembre (primo semestre) ed entro febbraio 2018 (secondo semestre). Al momento, invece, nonostante le indicazioni del comunicato stampa delle Entrate del 7 febbraio scorso, resta l’obbligo di spedire lo spesometro “facoltativo” trimestralmente, entro la fine del secondo mese successivo a ciascun trimestre. In aggiunta all’eliminazione degli altri adempimenti soppressi con l’introduzione dello spesometro obbligatorio, chi opta per trasmettere i dati-fatture e, se vi sono i presupposti, i dati-corrispettivi, “guadagna” la possibilità di ottenere il rimborso prioritario del credito Iva annuale, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione, anche in mancanza dei requisiti dell’articolo 30, comma 3, D.P.R. 633/1972. Il vantaggio potrebbe non essere trascurabile, soprattutto in vista di possibili futuri ampliamenti del reverse charge.