Individuare con precisione la data di acquisto è fondamentale per valutare se si ha diritto di accedere all’iperammortamento (deduzione del costo di ammortamento incrementata del 150% per acquisto di beni nuovi appartenenti alla categoria “Industria 4.0”). L’agevolazione, infatti, è concessa a tutti i beni strumentali acquisiti dal 1° gennaio 2017 al 30 giugno 2018 e, per tutti quelli acquistati nel 2018, è obbligatorio pagare almeno il 20% a titolo di acconto entro il 2017. A Telefisco 2017, l’Agenzia delle entrate ha stabilito che solo i beni acquistati a far data dal 1° gennaio 2017 possono fruire dell’iperammortamento. Pertanto, c’è da chiedersi se ci sia qualche via d’uscita per far rientrare nell’agevolazione i beni consegnati a fine 2016. A quali condizioni si può sostenere che siano giuridica-mente trasferiti a far data dal 2017? Lo scenario si complica per effetto delle nuove regole bilancistiche introdotte dal D.Lgs. 139/2015, in particolare quella di cui all’articolo 2423-bis, cod. civ., punto 1-bis, in cui si afferma che l’operazione è rilevata in bilancio dando supremazia alla sostanza dell’operazione e del contratto. La questione non è così immediata per le imprese che utilizzano i Principi contabili nazionali (Ita-Gaap). In base al nuovo comma 1-bis dell’articolo 83, Tuir, ai soggetti Ita-Gaap si applicano le disposizioni di attuazione già emanate per i soggetti Ias adopter, e in particolare il D.M. 48/2009. Il principio di derivazione rafforzata non si applica a tutti i soggetti, essendo escluse da tale ambito le micro-imprese. Per questi soggetti, dunque, sopravvive pienamente l’articolo 109, Tuir, comma 2, e resta la possibilità di avere l’iperammortamento.