La comunicazione dei dati delle liquidazioni deve essere inviata anche dai soggetti che effettuano esclusivamente operazioni esenti se in corso d’anno vengono meno i requisiti dell’esonero. È quanto emerge dalla istruzioni al modello di comunicazione delle liquidazioni Iva, pubblicate in bozza sul sito dell’Agenzia delle entrate. Il comma 3 dell’articolo 21-bis, D.L. 78/2010, richiamato dalle istruzioni, prevede l’esonero dall’invio della comunicazione delle liquidazioni per coloro che non sono obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche; questi soggetti perdono però l’esenzione qualora, nel corso dell’anno, vengano meno i requisiti che hanno determinato l’esonero. Il caso che può frequentamene presentarsi è quello dei soggetti che effettuano esclusivamente operazioni esenti che, però, registrano fatture rientranti nel meccanismo del reverse charge. In questo caso, il soggetto che riceve la fattura soggetta al meccanismo del reverse charge deve integrarla con l’indicazione dell’Iva e procedere alla liquidazione periodica versando l’imposta. Da chiari-re come devono comportarsi i contribuenti che, pur essendo ricompresi tra i soggetti obbligati all’invio, non hanno effettuato alcuna operazione nel trimestre di riferimento.