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Per i bilanci decisione sul rinvio

Pubblicato il 23 marzo 2017 Il Sole 24 ore;Italia Oggi

Entro il 31 marzo gli amministratori devono deliberare l’approvazione del progetto di bilancio o, in alternativa, il differimento del termine che, quest’anno, può trovare giustificazione nell’entrata in vigore delle nuove regole di redazione del bilancio introdotte dal D.Lgs. 139/2015. Il termine diventa il 15 aprile, nel caso di società prive del collegio sindacale. Chi sceglie il differimento deve tenere presente i conseguenti oneri informativi, in sede di redazione della Relazione sulla gestione e della Nota integrativa, nonché i relativi riflessi fiscali, in sede di versamento delle imposte. Secondo quanto indicato dal Cndcec nel comunicato del 16 gennaio 2017, l’applicazione delle nuove disposizioni del D.Lgs. 139/2015, può rappresentare una delle cause di differimento per l’approvazione del bilancio 2016 da parte dell’assemblea dei soci. La deroga al termine ordinario di approvazione del bilancio deve essere deliberata dagli amministratori tramite un verbale di differimento redatto entro il termine in cui il bilancio deve essere comunicato al collegio sindacale o all’incaricato della revisione legale. Il differimento del termine di approvazione del bilancio, inoltre, influisce sulla data di scadenza dei versamenti delle imposte comportandone il loro differimento. Da quest’anno, il pagamento delle imposte è effettuato entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, mentre, per i soggetti che approvano il bilancio oltre i 120 giorni il versamento deve essere effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione di bilancio. Nel caso in cui il bilancio non sia approvato entro il termine ultimo di 180 giorni (ovvero il 29 giugno 2017) il versamento va comunque effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello sopra indicato.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 aprile 2025
Iva Liquidazione mensile

Liquidazione IVA riferita al mese di marzo e versamento dell’imposta dovuta.

Scadenza del 16 aprile 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a marzo per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).

Scadenza del 16 aprile 2025
irpef ritenute alla fonte dividendi

Versamento delle ritenute operate (26% - codice tributo 1035) relativamente ai dividendi corrisposti nel primo trimestre per:partecipazioni non qualificate;partecipazioni qualificate, derivanti da uti...

Scadenza del 16 aprile 2025
Mod. F24/770

Versamento delle ritenute / trattenute operate a marzo:su redditi di lavoro dipendente e assimilati;su redditi di lavoro autonomo;dal condominio (4%) per prestazioni derivanti da contratti d’app...