Entro il 31 marzo gli amministratori devono deliberare l’approvazione del progetto di bilancio o, in alternativa, il differimento del termine che, quest’anno, può trovare giustificazione nell’entrata in vigore delle nuove regole di redazione del bilancio introdotte dal D.Lgs. 139/2015. Il termine diventa il 15 aprile, nel caso di società prive del collegio sindacale. Chi sceglie il differimento deve tenere presente i conseguenti oneri informativi, in sede di redazione della Relazione sulla gestione e della Nota integrativa, nonché i relativi riflessi fiscali, in sede di versamento delle imposte. Secondo quanto indicato dal Cndcec nel comunicato del 16 gennaio 2017, l’applicazione delle nuove disposizioni del D.Lgs. 139/2015, può rappresentare una delle cause di differimento per l’approvazione del bilancio 2016 da parte dell’assemblea dei soci. La deroga al termine ordinario di approvazione del bilancio deve essere deliberata dagli amministratori tramite un verbale di differimento redatto entro il termine in cui il bilancio deve essere comunicato al collegio sindacale o all’incaricato della revisione legale. Il differimento del termine di approvazione del bilancio, inoltre, influisce sulla data di scadenza dei versamenti delle imposte comportandone il loro differimento. Da quest’anno, il pagamento delle imposte è effettuato entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, mentre, per i soggetti che approvano il bilancio oltre i 120 giorni il versamento deve essere effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione di bilancio. Nel caso in cui il bilancio non sia approvato entro il termine ultimo di 180 giorni (ovvero il 29 giugno 2017) il versamento va comunque effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello sopra indicato.