Alla moltiplicazione delle contestazioni delle sanzioni amministrative antiriciclaggio seguirà probabilmente anche la moltiplicazione delle segnalazioni di operazioni sospette prive di una previa completa istruttoria interna ovvero almeno di una valutazione preliminare. L’attuale normativa antiriciclaggio (articolo 41, D.Lgs. 231/2007) prevede che alla segnalazione dell’operazione sospetta occorre provvedere quando si sa, si sospetta o si hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio. Sotto il profilo temporale la legislazione vigente, ragionevolmente, dispone che “le segnalazioni sono effettuate senza ritardo, ove possibile prima di eseguire l’operazione, appena il soggetto tenuto alla segnalazione viene a conoscenza degli elementi di sospetto”. Emerge, dunque, una chiara correlazione tra l’obbligo di segnalazione dell’operazione sospetta e lo stato dubitativo del soggetto destinatario dell’obbligo. Tale correlazione appare molto più sfumata, fino quasi a perdere di consistenza, nel nuovo testo dell’articolo 35 dello schema di decreto correttivo, laddove l’ultimo inciso del comma 2, considera in ogni caso tardiva la segnalazione effettuata decorsi 30 giorni dal compimento dell’operazione sospetta. Contestualmente il 1°comma impone di adempiere all’obbligo segnaletico “prima di compiere l’operazione” (nel testo messo in consultazione dal Mef appariva, invece, l’inciso “ove possibile”).