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Ispettori con scarsa autonomia

Pubblicato il 29 marzo 2017 Il Sole 24 ore;Italia Oggi

Gli ispettori di Inps e Inail, qualora in fase di primo accesso accertino violazioni di disposizioni normative in materia lavoristica, ne dovranno dare informazione all’Ispettorato territoriale del lavoro (Itl) per procedere ad un unico verbale di accertamento.


È quanto, in sintesi, dispone l’Ispettorato nazionale del lavoro (Inl), con la lettera circolare 103/2017 del 27 marzo per dare una prima piena operatività dell’attività dell’Ispettorato stesso su due punti essenziale: l’attività di polizia giudiziaria (Pg) svolta dagli ispettori provenienti dall’Inps e dall’Inail, nonché lo scambio di informazioni per quanto concerne gli accertamenti che abbiano a oggetto anche ipotesi di violazioni in materia lavoristica oltre che in materia assicurativa e previdenziale.


In merito alla prima ipotesi, riferita all’attività di polizia giudiziaria, la nota dell’Inl rileva che, in base all’attuale ordinamento, salvo eventuale delega da parte della stessa autorità giudiziaria, l’attività di polizia nell’ambito degli accertamenti in materia lavoristica e previdenziale/assicurativo, in conseguenza della quasi totale depenalizzazione, «appare assolutamente residuale». In ogni caso sulla materia sarebbe già stato avviato uno specifico percorso formativo.


Tuttavia, con particolare riferimento proprio agli ispettori di provenienza Inps e Inail, gli accertamenti di questi ultimi normalmente sono finalizzati al riscontro di specifiche fattispecie di violazione, orientati nella materia previdenziale e assicurativa, al fine di verificare il rispetto dei relativi obblighi nei confronti dei rispettivi istituti. Ne può seguire la contestazione e notificazione degli eventuali corrispondenti illeciti amministrativi per i quali gli ispettori risultavano già competenti.


Comunque la limitazione di tale campo di intervento dovrà essere oggetto di debita annotazione sul relativo verbale conclusivo di accertamento, richiamando espressamente la materia assicurativa/previdenziale di propria competenza.


Qualora, invece, nel corso dell’accertamento emergano irregolarità di natura lavoristica relativi, ad esempio, avviamento al lavoro, riposi, occupazione irregolare di minori e di lavoratrici madri, l’ispettore di provenienza Inps o Inail non chiuderà il verbale di accertamento, ma ne darà informazione all’Ispettorato territoriale del lavoro per l’eventuale definizione congiunta del verbale stesso.


Analoga procedura dovrebbe avvenire in caso di situazioni opposte, per cui l’ispettore del lavoro, che in corso di accertamento in materia lavoristica abbia motivo di ritenere la presenza di irregolarità anche in materia contributiva, paradossalmente dovrebbe sospendere l’accertamento in attesa di completarlo con il collega dell’Inps.


Tralasciando il raddoppio dei tempi della definizione dell’ispezione, con notevole danno anche nei confronti dell’imprenditore, è vero anche che l’ispettore del lavoro ha già la competenza e la conoscenza della materia assicurativa e previdenziale sin dall’origine.


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