L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 38/E/2017, ha chiarito il regime fiscale applicabile ai frontalieri che lavorano in Svizzera. In particolare, la disciplina di riferimento si rinviene nell’accordo del 3 ottobre 1974 siglato tra il nostro Stato e quello elvetico, relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri e alla compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine. Ma è sulla nozione di lavoratori frontalieri che l’Amministrazione finanziaria concentra l’attenzione, chiarendo, attraverso una ricostruzione sistematica della normativa, che rientrano in tale categoria quei «lavoratori che siano residenti in un Comune il cui territorio sia compreso, in tutto in parte, nella fascia di 20 km dal confine con uno dei Cantoni del Ticino, dei Grigioni e del Vallese, ove si recano per svolgere l’attività di lavoro dipendente», chiarendo ulteriormente come ai fini di tale qualificazione non sia richiesta anche la specifica condizione consistente nello svolgimento dell’attività in un Cantone “frontista” rispetto al Comune in cui risiede il lavoratore. Dal chiarimento discende, pertanto, che nei confronti dei frontalieri che risiedono in un Comune che disti oltre 20 km dal confine dei tre Cantoni svizzeri, invece dell’articolo 1, troveranno applicazione le norme dell’articolo 15 della convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra l’Italia e la Svizzera del 9 marzo 1976 (ratificata con la L. 943/1978).