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Voluntary, sanzioni soft

Pubblicato il 31 marzo 2017 Il Sole 24 ore;Italia Oggi

Le maggiori sanzioni applicabili conseguenti alla liquidazione delle istanze di voluntary disclosure-bis da parte dell'ufficio, devono essere circoscritte solo ai casi di erroneo o insufficiente versamento e non ad altre fattispecie. Questo uno dei punti salienti del documento n. 1/2017 del gruppo di studio Voluntary disclosure (Vd) dell'Odcec di Milano diffuso ieri (documento n. 1/2017 su alcuni aspetti di criticità della voluntary disclosure-bis). In conseguenza delle modifiche legislative intervenute con il D.L. 193/2016 (poi convertito con modifiche in L. 225/2016), tale procedura è significativamente differente rispetto alla versione originaria: alla luce di questa considerazione, il documento (suddiviso in 8 sezioni) offre spunti di carattere operativo finalizzati a dare soluzioni tecnicamente orientate.

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Scadenza del 15 maggio 2026
CPB 2025-2026 sanatoria 2019-2023

Versamento terza rata (di max 10), maggiorata degli interessi dell’1,6% decorrenti dal 15.3.2026, delle imposte sostitutive da parte dei soggetti ISA che hanno aderito al CPB 2025-2026 al fine d...

Scadenza del 18 maggio 2026
Iva Liquidazione mensile e trimestrale

Liquidazione IVA riferita ad aprile e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al primo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell’1% ...

Scadenza del 18 maggio 2026
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate ad aprile relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).