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Voluntary, sanzioni soft

Pubblicato il 31 marzo 2017 Il Sole 24 ore;Italia Oggi

Le maggiori sanzioni applicabili conseguenti alla liquidazione delle istanze di voluntary disclosure-bis da parte dell'ufficio, devono essere circoscritte solo ai casi di erroneo o insufficiente versamento e non ad altre fattispecie. Questo uno dei punti salienti del documento n. 1/2017 del gruppo di studio Voluntary disclosure (Vd) dell'Odcec di Milano diffuso ieri (documento n. 1/2017 su alcuni aspetti di criticità della voluntary disclosure-bis). In conseguenza delle modifiche legislative intervenute con il D.L. 193/2016 (poi convertito con modifiche in L. 225/2016), tale procedura è significativamente differente rispetto alla versione originaria: alla luce di questa considerazione, il documento (suddiviso in 8 sezioni) offre spunti di carattere operativo finalizzati a dare soluzioni tecnicamente orientate.