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Voluntary, sanzioni soft

Pubblicato il 31 marzo 2017 Il Sole 24 ore;Italia Oggi

Le maggiori sanzioni applicabili conseguenti alla liquidazione delle istanze di voluntary disclosure-bis da parte dell'ufficio, devono essere circoscritte solo ai casi di erroneo o insufficiente versamento e non ad altre fattispecie. Questo uno dei punti salienti del documento n. 1/2017 del gruppo di studio Voluntary disclosure (Vd) dell'Odcec di Milano diffuso ieri (documento n. 1/2017 su alcuni aspetti di criticità della voluntary disclosure-bis). In conseguenza delle modifiche legislative intervenute con il D.L. 193/2016 (poi convertito con modifiche in L. 225/2016), tale procedura è significativamente differente rispetto alla versione originaria: alla luce di questa considerazione, il documento (suddiviso in 8 sezioni) offre spunti di carattere operativo finalizzati a dare soluzioni tecnicamente orientate.

Prossime scadenze

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Liquidazione IVA riferita ad aprile e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al primo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell’1% ...

Scadenza del 16 maggio 2025
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate ad aprile relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 maggio 2025
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate ad aprile per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).

Scadenza del 16 maggio 2025
Irpef Altre ritenute alla fonte

Versamento delle ritenute operate ad aprile relative a:rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1040);utilizzazione di marchi e opere dell’ingeg...