Notizia

Voluntary, sanzioni soft

Pubblicato il 31 marzo 2017 Il Sole 24 ore;Italia Oggi

Le maggiori sanzioni applicabili conseguenti alla liquidazione delle istanze di voluntary disclosure-bis da parte dell'ufficio, devono essere circoscritte solo ai casi di erroneo o insufficiente versamento e non ad altre fattispecie. Questo uno dei punti salienti del documento n. 1/2017 del gruppo di studio Voluntary disclosure (Vd) dell'Odcec di Milano diffuso ieri (documento n. 1/2017 su alcuni aspetti di criticità della voluntary disclosure-bis). In conseguenza delle modifiche legislative intervenute con il D.L. 193/2016 (poi convertito con modifiche in L. 225/2016), tale procedura è significativamente differente rispetto alla versione originaria: alla luce di questa considerazione, il documento (suddiviso in 8 sezioni) offre spunti di carattere operativo finalizzati a dare soluzioni tecnicamente orientate.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 marzo 2026
Iva Liquidazione mensile e saldo annuale

Liquidazione IVA riferita a febbraio e versamento dell’imposta dovuta;versamento saldo IVA 2025, in un’unica soluzione o in forma rateale. È possibile differire il versamento a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Isi e Iva Apparecchi intrattenimento

Versamento dell’ISI (codice tributo 5123) e dell’IVA forfetaria (codice tributo 6729) dovute per il 2026 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).