Con un approfondimento del 3 aprile 2017, la Fondazione Studi Consulenti del lavoro è intervenuta in merito al concetto di unità produttiva intesa come articolazione autonoma dell’azienda avente, sotto il profilo funzionale e finalistico, idoneità ad esplicare, in tutto o in parte, l’attività dell’impresa medesima, anche se composta da stabilimenti o uffici dislocati in zone diverse anche dello stesso Comune e vi sia impiegato, stabilmente, personale subordinato.
La Fondazione Studi chiarisce che l’unità operativa, pur non avendo le caratteristiche dell’autonoma fisionomia come l’unità produttiva, deve essere sempre censita ai fini della gestione degli obblighi contributivi anche qualora non venga assegnata una nuova posizione contributiva. Al contrario l’unità produttiva andrà censita e valorizzata nel flusso UniEmens solo qualora l’articolazione aziendale presenti autonoma fisionomia.
Nel caso di una cooperativa che svolge attività di pulizia settimanale in un condominio in virtù di un contratto di appalto annuale, il cantiere, non essendo dotato di autonomia, non può rientrare nella nozione di Unità produttiva.
Se la sede legale dell’impresa è presso un professionista e la sede principale, dove viene svolta attività con dipendenti, è presso altra sede, la Sede legale non è né Unità Operativa né Unità Produttiva perché non viene svolta, in quel luogo alcuna attività. Lo stabilimento viene qualificato come sede principale pertanto la valorizzazione nel flusso UniEmens sarà l’Unità operativa coinciderà con l’Unità produttiva identificata con il codice “0”.
Un ufficio distaccato dell’azienda dove si svolgono alcune residuali attività amministrative accessorie o un magazzino con presenza in via continuativa di maestranze deve essere censito unicamente come unità operativa.