Con la sentenzan. 7338/2017 la Cassazione si è pronunciata sulla legittimità del licenziamentodisciplinare inflitto ad un responsabile della produzione che aveva adibito ipropri sottoposti ad attività lavorative in violazione delle procedure disicurezza adottate dalla Società, addirittura indicando loro le concretemodalità per eludere tali procedure, esponendo così i lavoratori al rischio diinfortuni.
La Corte,rigettando il ricorso del lavoratore, ha confermato la sentenza della Corted'appello di Ancona per la quale la violazione delle procedure di sicurezza,provata dalla società, doveva considerarsi di eccezionale gravità e,correlativamente, la condotta del responsabile della produzione era daritenersi, sul piano oggettivo e soggettivo, idonea a ledere la fiducia deldatore di lavoro e, conseguentemente, a legittimarne il licenziamento, sebbenein assenza di precedenti disciplinari. A nulla può valere l'obiezione che taliazioni sarebbero state poste in essere con lo scopo esclusivo di aumentare laproduttività aziendale, dunque in nome di un malinteso e paradossale“interesse” del datore di lavoro.
Nel caso inesame il dipendente licenziato che, in qualità responsabile della produzione,gestiva sei operai per turno, non solo aveva acconsentito che per oltre un mesee mezzo i lavoratori a lui sottoposti eludessero le procedure di sicurezzaadottate nel reparto saldatura, ma addirittura aveva suggerito loro comeeluderle, così esponendoli al concreto rischio di gravissimi infortuni. Iltutto al fine di conseguire risultati di maggiore produttività grazie ad unariduzione dei “tempi morti” in fase di lavorazione, non dovendo più gli operaientrare e uscire dall'isola in fase di avviamento del macchinario.
Come noto, e daultimo ribadito dalla S.C. con sentenza n. 7166 del 21 marzo 2017, qualoral'infrazione disciplinare sia astrattamente valutabile quale giusta causa dilicenziamento, il giudice deve apprezzare in concreto la gravità degli addebiti,che devono qualificarsi come grave negazione dell'elemento essenziale dellafiducia: la condotta del dipendente deve infatti essere idonea a porre indubbio la futura correttezza del suo adempimento e, con essa, la suaaffidabilità. Affidabilità e fiducia che, quando entrano in gioco valori diprimaria importanza quali la tutela della salute e della sicurezza deilavoratori, devono essere soppesati con una maggiore attenzione e rigore.
La tuteladell'integrità psico-fisica dei lavoratori è, infatti, garantita dallaCostituzione come principio assoluto e come tale non ammette sconti: è undiritto fondamentale della persona ed impone piena ed esaustiva tutela da partetanto del datore di lavoro quanto dei soggetti da questo delegati, tra i qualisono da annoverare senza dubbio i responsabili di reparto e preposti, sui qualigravano posizioni specifiche di garanzia notevolmente ampie e dirette agarantire il costante rispetto dei presidi infortunistici (cfr. Cass.44977/2013).
La violazionedelle procedure di sicurezza e, a maggior ragione, la istigazione a violarle daparte di colui che, nell'organigramma aziendale, era deputato a farlerispettare non può che considerarsi condotta a tal punto grave da determinareuna irrimediabile lesione del rapporto fiduciario e, con essa, una giusta causadi licenziamento, a nulla potendo rilevare la mancanza di precedentidisciplinari.