L’iperammortamento gioca la carta del bonus «pieno» anche con l’interconnessione tardiva. È quanto emerge da uno degli esempi della circolare n. 4/E/2017. Elemento essenziale per fruire dell’iperammortamento (o superammortamento per beni immateriali) è attestare che è avvenuta l’interconnessione. Questo elemento va certificato dal legale rappresentante se l’investimento non supera 500.000 euro, mentre nel caso superasse tale entità va redatta perizia giurata da parte di un ingegnere, un perito industriale ovvero da attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato. Può accadere che il periodo di entrata in funzione del bene non collimi con quello in cui è avvenuta l’interconnessione: tale circostanza, secondo quanto si desume da un esempio della circolare, non dovrebbe produrre effetti sull’importo totale della agevolazione (che pare restare sempre il 150% del co-sto), ma solo sulla sua ripartizione temporale. Nell’introdurre il superammortamento, la Legge di Stabilità 2016 aveva previsto che per la determinazione dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta 2016, l’imposta storica da assumere quale base di riferimento dovesse essere depurata dal superammortamento. Istituendo l’iperammortamento, la Legge di Bilancio 2017 segue una simile impostazione con riferimento al periodo d’imposta 2018: anche in questo caso l’imposta storica relativa al 2017, da assumere quale base di riferimento per calcolare l’acconto del 2018, andrà depurata degli effetti legati ai nuovi bonus. Il paragrafo 7 della circolare n. 4/E si sofferma sul calcolo dell’acconto per 2017 quando si utilizza il cosiddetto metodo storico.