L’iscrizione in bilancio degli immobili, al pari di tutte le attività, deve rispettare il criterio della «destina-zione»: l’articolo 2424-bis, comma 1, cod. civ. prevede che gli elementi destinati a essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti nelle immobilizzazioni. Pertanto, gli immobili destinati a un utilizzo durevole sono iscritti nelle immobilizzazioni, mentre gli altri sono iscritti nelle rimanenze. La differente iscrizione non è di poco conto perché anche ai fini valutativi si seguono regole diverse, contenute nel codice civile e, sul piano operativo, nei Principi contabili Oic 16 Immobilizzazioni materiali e Oic 13 Rimanenze. Il Principio contabile Oic 16 denomina gli immobili «fabbricati» e li suddivide in 2 categorie riferite all’attività dell’impresa: fabbricati strumentali e fabbricati che non sono strumentali. Ai fini dell’ammortamento, la nuova versione dell’Oic 16 contiene una novità rilevante, precisando che i fabbricati che rappresentano una forma d’investimento di mezzi finanziari non sono ammortizzati se il valore residuo è pari o superiore al valore netto contabile: se sono ammortizzati, il piano di ammortamento risponde alle medesime caratteristiche delle altre immobilizzazioni materiali. Rispetto alla formulazione precedente è previsto, quale regola generale, l’ammortamento sino a quando il valore residuo diventa pari o superiore al valore contabile: è stata eliminata la facoltà di non ammortizzare i fabbricati non strumentali perché rappresentava un’eccezione alla regola generale dell’ammortamento che non ammette deroghe. Gli immobili (fabbricati) destinati alla vendita si iscrivono in bilancio nelle rimanenze e sono valutati, in base a quanto prevede l’articolo 2426, n. 9, cod. civ., al minore tra il costo di acquisto o produzione e il valore di realizzazione desumibile dal mercato.
Trattandosi di beni non fungibili, sono valutati applicando il metodo del costo specifico.