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Prestiti infruttiferi: servono valide ragioni economiche

Pubblicato il 03 aprile 2017 Il Sole 24 ore;Italia Oggi

Le operazioni finanziarie intercompany sono spesso sotto la lente del Fisco durante le verifiche. Il tema dei finanziamenti infruttiferi è da tempo dibattuto con interpretazioni ondivaghe da parte della giurisprudenza. Con le sentenze n. 27087/2014 e n. 15005/2015 la Cassazione ha ritenuto che il principio del valore normale debba essere applicato solo in presenza di componenti di reddito positive o negative. Poiché tali condizioni non risultano integrate nella concessione di mutui non onerosi, questi ultimi devono essere considerati legittimi. La Suprema corte, tuttavia, nel 2016 (sentenza n. 7493/2016) è tornata al precedente orientamento (che sembra più in linea con i principi sottostanti la normativa sul transfer price), secondo cui i prestiti infruttiferi non esulano dall’applicazione dell’articolo 110, comma 7, Tuir. Pur accettando l’applicabilità del valore normale, andrebbero comunque sempre analizzate le motivazioni sottostanti l’effettuazione di finanziamenti od operazioni finanziarie gratuite. Anche un tasso o un compenso pari a zero, infatti, può rappresentare un valore di mercato qualora sia giustificato da valide ragioni economiche, come confermato dalla CTR Piemonte 1224/4/2016. Talvolta, inoltre, le operazioni finanziarie infruttifere potrebbero richiedere una analisi congiunta con altre transazioni intragruppo strettamente correlate, al fine di valutare la congruità con principi di mercato. Ad esempio la CTP Cremona 77/2013 ha ritenuto corretto il mancato addebito di interessi attivi su anticipazioni finanziarie da parte della contribuente italiana alle consociate slovacche, in quanto giustificato dai bassi prezzi di acquisto di beni che le società estere potevano applicarle in assenza di oneri di finanziamento. La “riqualifica” da parte dell’Amministrazione delle operazioni finanziarie può riguardare anche la loro natura e caratteristiche.

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