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Affitto d’azienda con obbligo di gara

Pubblicato il 05 aprile 2017 Il Sole 24 ore;Italia Oggi

Si restringe l’autonomia del debitore nel concordato. La sentenza del Tribunale di Ancona del 16 febbraio 2017 che dispone la procedura competitiva per l’affitto dell’azienda oltre che per la cessione nell’ambito di un piano concordatario, consolida una lettura giurisprudenziale restrittiva dell’articolo 163-bis, L.F.. Posto che probabilmente l’approccio corretto alla difesa dall’abuso è l’individuazione e la sanzione, anche dura, e non lo smantellamento delle aree di autonomia, i primi orientamenti sembravano concedere un pur limitato margine di iniziativa, perlomeno in fase prenotativa, propedeutica alla presentazione del piano, in cui la disciplina dell’articolo 163-bis trova applicazione «in quanto compatibile». L’esenzione da procedura competitiva per l’affitto dell’azienda era stata accordata ad esempio in ragione dell’urgenza (Tribunale di Bergamo, sentenza 23 dicembre 2015), in un caso in cui i tempi processuali non erano compatibili con le esigenze di continuità. Una riflessione si impone, per individuare il perimetro dell’autonomia del debitore, oltre cui debba intervenire il Tribunale. Si consideri il caso dell’affitto di azienda funzionale a un piano in continuità diretta e destinato a esaurirsi all’omologa della proposta concordataria, con conseguente restituzione dell’azienda al debitore (Tribunale di Rimini, sentenza 1° dicembre 2016). Posto che in tal caso il piano non prevede la cessione dell’azienda, il relativo affitto, prima o dopo l’ammissione, funzionale alla più agevole salvaguardia di continuità e patrimonio, dovrebbe potersi stipulare autonomamente, pur previa autorizzazione ex articolo 161, comma 7, L.F.. L’autorizzazione all’affitto richiederebbe a favore del Tribunale una informativa superiore a quella puramente sommaria sulla consistenza delle trattative e sulla probabilità di successo, e la tutela rimarrebbe immodificata nel caso di insuccesso del tentativo di accordo, posto che la cessione dell’azienda inclusa nel conseguente piano concordatario non sfuggirebbe alla procedura competitiva in applicazione del primo comma dell’articolo 163-bis, L.F.

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