Riqualificata come unitaria cessione d’azienda una serie di quattro atti: una cessione di immobili, già assoggettata a Iva, e tre cessioni di rami d'azienda, con la conseguenza della tassazione della cessione immobiliare non con l'imposta fissa di registro, ma con l'aliquota dell'imposta di registro propria dei trasferimenti di immobili. L’articolo 20 della legge di registro è considerato non come norma anti-elusiva ma come norma che consente di valutare le “catene negoziali” e il risultato economico che, con esse, si consegue; smentita l’innovativa sentenza di Cassazione n. 2054/2017, di un comportamento abusivo) e confermata invece la linea “tradizionale” della Corte di cassazione, di recente ribadita con la sentenza n. 3562/2017 e sostenuta in molte altre precedenti sentenze (ad esempio, di recente: n. 9582/2016, n. 10211/2016, n. 9573/2016, n. 18454/2016, n. 2050/2017), secondo la quale oggetto di tassazione è la sostanza economica che con l'operazione si consegue e non l'attività giuridica formale che si pone in es-sere. È questo il succo della decisione della Suprema Corte 8793 di ieri.