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Licenziamento del lavoratore disabile: necessario OK della commissione medica

Pubblicato il 04 maggio 2017 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Con sentenza n. 10576/17 dello scorso 28 aprile, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di un lavoratore disabile, licenziato a seguito di aggravamento delle condizioni di salute, affermando che il datore di lavoro, nel caso di aggravamento o di significative variazioni all’organizzazione del lavoro, può risolvere il rapporto solo se la speciale commissione medica, costituita ai sensi dell’articolo 10, comma 3, della Legge 68/99, accerta la definitiva impossibilità di reinserire il disabile in azienda; non è a tal fine sufficiente il solo giudizio d’inidoneità alla mansione specifica espresso dal medico competente nell’ambito della sorveglianza sanitaria ex Dlgs 81/08, posto che la normativa sul collocamento obbligatorio dei disabili è norma speciale.


La posizione della Corte - che ha ripreso un orientamento già espresso con le pronunce n. 15269/12 e 8450/14 - vale a coordinare le previsioni ordinarie, in tema di giudizio di idoneità alle mansioni per tutti i lavoratori, con le previsioni speciali per i disabili.


I datori di lavoro, a norma dell’articolo 42 del Dlgs 81/08, sono tenuti ad attuare le misure indicate dal medico competente, eventualmente adibendo i lavoratori dichiarati non idonei dal medico aziendale, a mansioni equivalenti (o inferiori). Laddove non sia possibile l’adibizione a diverse mansioni, il datore potrà recedere dal rapporto. Tuttavia, nel caso di lavoratori conteggiati nell’ambito delle quote di lavoratori disabili e categorie protette, se il datore ritenga che le condizioni di salute di un dipendente non siano più compatibili con le mansioni assegnategli, dovrà obbligatoriamente richiedere un giudizio di accertamento alla commissione medica ex Lege 104/92; qualora poi la commissione riscontri un’effettiva incompatibilità con la prosecuzione dell’attività lavorativa, il disabile potrà chiedere la sospensione non retribuita del rapporto di lavoro fino a che l’incompatibilità persista, potendo essere in tale arco temporale impiegato in un tirocinio formativo.


Il contratto potrà essere risolto solo qualora, a giudizio della commissione, non sia possibile reinserire il lavoratore neppure attuando tutti i possibili adattamenti alla organizzazione del lavoro.

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