Il Testo unico sulla maternità/paternità, come modificato dal decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179 (c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale) demanda all'Inps la definizione delle modalità operative di trasmissione telematica del certificato medico di gravidanza e del certificato medico di interruzione della gravidanza; l'Istituto, con circolare n. 82 del 4 maggio 2017, dirama le istruzioni operative ai medici certificatori per la trasmissione telematica dei certificati, ed alle donne e ai datori di lavoro per la consultazione, rispettivamente dei certificati e degli attestati di gravidanza e di interruzione della gravidanza.
Il certificato medico in discorso va trasmesso all'Inps solo quando vi siano prestazioni a carico dell'Istituto a tutela della maternità e per cui si presenta richiesta, come, ad esempio, nel caso di richiesta del c.d. Premio di 800 euro per la nascita o l'adozione di un minore.
I certificati di gravidanza e di interruzione della gravidanza possono essere trasmessi telematicamente esclusivamente da un medico del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato.
Viene previsto un periodo transitorio di tre mesi, dalla data di pubblicazione della circolare, durante il quale è riconosciuta la possibilità per il medico di procedere al rilascio cartaceo dei certificati di gravidanza e di interruzione della gravidanza.
Con la trasmissione del certificato telematico la donna non è tenuta a presentare all'Istituto il certificato di gravidanza o di interruzione della gravidanza in formato cartaceo; i certificati telematici ricevuti dall'Inps sono messi a disposizione della donna sul sito Internet dell'Istituto, previa identificazione con PIN o CNS.
Anche i datori di lavoro, con le proprie credenziali ed esclusivamente previo inserimento del codice fiscale della lavoratrice e del numero di protocollo del certificato fornito dalla stessa, potranno accedere in consultazione agli attestati attraverso un'apposita applicazione esposta sul sito dell'Istituto.