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Congedo parentale di sei mesi per gli iscritti alla gestione separata

Pubblicato il 17 maggio 2017 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

La legge sul lavoro autonomo migliora le tutele in caso di maternità e paternità degli iscritti in via esclusiva alla Gestione separata dell’Inps e non pensionati. Aumenta da tre a sei mesi il periodo di congedo parentale indennizzato fruibile entro i primi tre anni di vita del figlio o dell’ingresso in famiglia del minore adottato o in affidamento preadottivo. Il trattamento non può superare detto periodo anche se fruito complessivamente dai genitori e anche se uno di essi lo utilizza in altra gestione o cassa di previdenza. Per l’accesso occorre che risultino accreditate almeno tre mensilità nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile salvo che il congedo sia fruito nel primo anno di vita o dell’ingresso in famiglia del figlio.


L’accredito contributivo mensile è agganciato al rispetto del minimale contributivo annuo stabilito nella Gestione previdenziale dei commercianti (15.548 euro). Opportuna è la delega al Governo contenuta nell'articolo 6 ad adottare entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge in esame uno o più dlgs che prevedano la riduzione dei requisiti di accesso alle prestazioni di maternità.


L’articolo 13 consente l’erogazione dell’indennità di maternità alle autonome iscritte alla Gestione separata anche se nei due mesi antecedenti la data del parto e nei tre mesi successivi continuano a lavorare. Viene così rimossa la causa impeditiva che differenziava il trattamento economico della maternità di queste lavoratrici rispetto a quello delle altre lavoratrici autonome, professioniste iscritte ad ordini e collegi ed imprenditrici, alle quali non è chiesta la sospensione dal lavoro per il diritto all’indennità.


L’articolo 14 ripristina la clausola della continuità del rapporto di lavoro durante il periodo di maternità , abrogata dal Dlgs 81/15 . Pertanto, la gravidanza – così come la malattia e l’infortunio – non comportano la cessazione del contratto con la lavoratrice o il lavoratore autonomo che presta l’attività in via continuativa con il committente ma (su richiesta del lavoratore) ne sospendono l’esecuzione per un periodo massimo non retribuito di 150 giorni, fatto salvo il venir meno dell’interesse del committente. In caso di maternità, se il committente è d’accordo, la lavoratrice può farsi sostituire da persona di sua fiducia e in possesso dei necessari requisiti professionali.


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