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Dis-coll per i collaboratori rimasti senza lavoro

Pubblicato il 24 maggio 2017 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

La Dis-coll amplia la copertura a tutto il primo semestre del 2017; lo ricorda l’Inps nella circolare 89/2017. I collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, iscritti in via esclusiva alla gestione separata l’Inps, non pensionati e privi di partita Iva, che hanno perduto involontariamente l’occupazione, nell’arco temporale 1° gennaio-30 giugno, potranno richiedere il sostegno al reddito. Per gli eventi già verificatisi, la domanda va inviata entro il 30 luglio.


Non possono, invece, beneficiare della Dis-coll gli amministratori, i sindaci o revisori di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica. Sono fuori anche gli assegnisti di ricerca, i dottorandi e i titolari di borsa di studio. L’indennità viene corrisposta nei limiti delle risorse stanziate (19,2 milioni di euro) e, quindi, raggiunto il tetto di spesa, l’Inps non prenderà in considerazione ulteriori domande. Ai fini dell’ammissione alla prestazione, vale l’ordine cronologico di invio delle istanze.


Analogamente a quanto già previsto per gli anni precedenti, potranno ricevere il sostegno economico i collaboratori che siano in stato di disoccupazione al momento della domanda e che possano fare valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile che precede la cessazione dal lavoro, sino al momento in cui il rapporto è cessato. Tali requisiti devono essere presenti congiuntamente.


Quanto alla prima condizione, si considerano disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alle misure di politica attiva del lavoro. In tal senso la domanda di Dis-coll equivale a dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro.


Riguardo alla contribuzione accreditata (tre mesi) necessaria per l’accesso all’indennità, l’istituto precisa che i contributi devono essere effettivamente versati, non operando il principio dell’automaticità delle prestazioni. Ai fini del raggiungimento del trimestre valgono i contributi figurativi riconosciuti per maternità.


La Dis-coll è pari al 75% del reddito imponibile ai fini previdenziali. Tale misura vale per i redditi pari o inferiori, nel 2017, a 1.195 euro. Superando tale soglia reddituale si aggiunge un importo pari al 25% calcolato sulla differenza tra il reddito medio mensile e 1.195 euro. Comunque l’indennità non può superare 1.300 euro.


La Dis-coll è corrisposta per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente la perdita del lavoro al momento della cessazione; non si computano i periodi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione. In ogni caso, la durata massima non può superare i 6 mesi.


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