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Appalti: clausole sociali obbligatorie

Pubblicato il 25 maggio 2017 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Dal 20 maggio 2017 sono entrate in vigore le modifiche al codice degli appalti. Le novità sono contenute nel decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 recante Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Il provvedimento è stato pubblicato nella GU n. 103 del 5 maggio 2017 - Supplemento Ordinario n. 22 ed è entrato in vigore il 20 maggio 2017.


Vogliamo soffermarci sulle regole contenute all’articolo 30 relative ai principi di aggiudicazione e sul documento unico di regolarità contributiva-DURC, nonché sull’articolo 50 in materia di clausole sociali.


L’articolo 30 non ha subito modifiche radicali. Merita di notazione un’aggiunta al primo comma. In particolare, a tale comma dell’articolo che regola i principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni, è stato inserito che anche ai servizi-forniture rientrano si applica il principio in base al quale l’affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori e concessioni garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza.


Viene confermato, inoltre, che nell'esecuzione di appalti pubblici e di concessioni, gli operatori economici rispettano gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali (sono quelle elencate nell'allegato X al decreto n. 50/2016).


Ricordiamo anche la previsione (confermata) che al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.


Veniamo, invece, all’ipotesi in cui l’appaltatore risulti non in regola con il DURC; rimane, in questo caso, inalterata la disposizione che prevede che se emerge un’inadempienza di natura contributiva relativa al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.


Per il DURC si rende poi necessario anche lo svincolo, in sede di liquidazione finale dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, delle somme trattenute a titolo di ritenuta sull’importo che è stato corrisposto nel corso dei lavori, secondo quanto previsto dal comma 5-bis del citato articolo 30.


Importante modifica, invece, all’articolo 50 che riguarda le clausole sociali del bando di gara e degli avvisi. La modifica è rilevante in quanto, nei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, in particolare per quelli che registrano un’alta intensità di manodopera (cioè quelli in cui l’incidenza del costo del lavoro è pari almeno al 50%), nei bandi di gara, avvisi ed inviti si rafforza il vincolo di inserire le clausole sociali in quanto è previsto esplicitamente l’obbligo di inserimento delle stesse. La versione originaria del decreto prevedeva, invece, che i contratti ne potevano prevedere l’inserimento. Dunque ora la disposizione diventa più vincolante rispetto a quello che prima appariva un invito e non un obbligo.


Ricordiamo, infine, che le clausole sociali sono finalizzate a consentire la stabilità di lavoro a coloro che sono occupati negli appalti. Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ha a tal fine codificato una regolamentazione che in precedenza era invece prevista dalla contrattazione collettiva e generalmente presente nei bandi di gara ed avvisi pubblici. Attraverso tale clausola, coloro che si aggiudicano gli appalti, in sede di subentro, hanno l’obbligo di assumere il personale già in forza nell’appalto stesso ed in forza al precedente appaltatore uscente.


L’articolo 50 stabilisce, in particolare, che al fine di promuovere la stabilità d’impiego del personale occupato i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti inseriscono, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l'applicazione, da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.


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