La riformulazione della norma da inserire nella manovra correttiva per il dopo voucher, approvata in data 27 maggio 2017, prevede che la prestazione di lavoro occasionale abbia un tetto pari a:
 
 - 5.000 euro per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori;
 - 5.000 euro per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori;
 - 2.500 euro per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore.
 
 Potranno ricorrere all'utilizzo di prestazioni occasionali:
 
 - le persone fisiche, non nell'esercizio dell'attività professionale o d'impresa, mediante il Libretto Famiglia;
 - gli altri utilizzatori, mediante “Contratto di prestazione occasionale”, purché non abbiano alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato.
 
 E’, inoltre, previsto il divieto di ricorso al contratto di prestazione occasionale da parte delle imprese dell'edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l'attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere nonché nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi.
 
 L'utilizzatore dovrà trasmettere almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS, una dichiarazione contenente:
 
 - i dati anagrafici e identificativi del prestatore;
 - il luogo di svolgimento della prestazione;
 - l'oggetto della prestazione;
 - la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se imprenditore agricolo, la durata della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore a tre giorni;
 - il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell'arco della giornata.
 
 In caso di superamento, da parte di un utilizzatore, del limite di 2.500 euro per le prestazioni rese da un prestatore o comunque del limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell'arco dello stesso anno civile, il rapporto si trasformerà in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato; in caso, poi, di violazione dell'obbligo di comunicazione o di violazione dei divieti di ricorrere al contratto di prestazione occasionale si applicherà una sanzione amministrativa che va da euro 500 a euro 2.500 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulterà accertata la violazione, senza applicazione della procedura di diffida obbligatoria.