L’accertamento di una maggiore plusvalenza ai fini Irpef, nel caso di cessione di un’area edificabile, non può basarsi sul (presunto) maggior valore di mercato accertato nei confronti dell’acquirente (ai fini delle imposte indirette) e da questi definito in adesione. Inoltre, risulta discutibile l’edificabilità derivante dall’inclusione in un Psc (Piano strutturale comunale) se non risulta che analoga destinazione urbanistica sia confermata in un Poc (Piano operativo comunale). Sono le conclusioni alle quali arriva la CTR dell’Emilia-Romagna con la decisione 1189/1/2017, depositata il 30 marzo, nella quale i giudici emiliani, affrontando due argomenti frequenti nel contenzioso tributario, hanno accolto l’appello dei contribuenti e riformato le sentenze di primo grado.