Solo la parte di finanziamento stanziata dai soci ed effettivamente usata per ripianare la corrispondente perdita societaria deve essere assoggettata all’imposta di registro. Non sconta invece l’imposta l’altra parte di finanziamento menzionata nell’atto e finalizzata alla ricostituzione del capitale sociale tramite rinuncia dei crediti da parte degli stessi soci, visto che l’atto di finanziamento cessa i suoi effetti proprio in ragione della remissione del debito. Sono le principali conclusioni cui è giunta la CTP di Pesaro, con la sentenza 302/4/2017 depositata il 10 marzo, pronunciandosi sulla portata della disposizione contenu-ta nell’articolo 22, D.P.R. 131/1986 (Tur), rubricato «enunciazione di atti non registrati».