La nuova regolamentazione sul bilancio consolidato (articolo 33, comma 1, D.Lgs. 127/1991) ha introdotto la facoltà prevista dalla Direttiva 2013/34/UE (articolo 24, § 3, lettera b) di effettuare l’eliminazione delle partecipazioni consolidate con le corrispondenti frazioni di patrimonio netto sulla base «dei valori contabili riferiti alla data di acquisizione della partecipazione». Si tratta della conferma di un approccio che consente di valutare le differenze da annullamento al momento in cui si formano. È alla data di acquisizione, infatti, che si riferiscono le valutazioni sulle attività e passività dell’impresa oggetto di investimento, nonché sull’avviamento (positivo o negativo) che rappresenta il riconoscimento della capacità di produrre utili o perdite. Il Legislatore ha mantenuto, tuttavia, la possibilità di effettuare l’eliminazione della partecipazione sulla base dei valori contabili riferiti alla data in cui l’impresa è inclusa per la prima volta nel consolidamento.