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Data di consolidamento basata sull’acquisizione

Pubblicato il 07 giugno 2017 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

La nuova regolamentazione sul bilancio consolidato (articolo 33, comma 1, D.Lgs. 127/1991) ha introdotto la facoltà prevista dalla Direttiva 2013/34/UE (articolo 24, § 3, lettera b) di effettuare l’eliminazione delle partecipazioni consolidate con le corrispondenti frazioni di patrimonio netto sulla base «dei valori contabili riferiti alla data di acquisizione della partecipazione». Si tratta della conferma di un approccio che consente di valutare le differenze da annullamento al momento in cui si formano. È alla data di acquisizione, infatti, che si riferiscono le valutazioni sulle attività e passività dell’impresa oggetto di investimento, nonché sull’avviamento (positivo o negativo) che rappresenta il riconoscimento della capacità di produrre utili o perdite. Il Legislatore ha mantenuto, tuttavia, la possibilità di effettuare l’eliminazione della partecipazione sulla base dei valori contabili riferiti alla data in cui l’impresa è inclusa per la prima volta nel consolidamento.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 15 maggio 2026
Ulteriore credito d’imposta 2025 “ZES unica mezzogiorno”

Invio telematico all’Agenzia delle Entrate della comunicazione attestante di non aver usufruito del credito d’imposta “Transizione 5.0, per ottenere la maggiorazione pari al 14,6189%...

Scadenza del 15 maggio 2026
CPB 2025-2026 sanatoria 2019-2023

Versamento terza rata (di max 10), maggiorata degli interessi dell’1,6% decorrenti dal 15.3.2026, delle imposte sostitutive da parte dei soggetti ISA che hanno aderito al CPB 2025-2026 al fine d...

Scadenza del 18 maggio 2026
Iva Liquidazione mensile e trimestrale

Liquidazione IVA riferita ad aprile e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al primo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell’1% ...

Scadenza del 18 maggio 2026
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate ad aprile relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).