La scadenza del 16 giugno per Imu e Tasi riguarda anche le aree edificabili, che sono assoggettate a tas-sazione sulla base del valore di mercato dell’area al 1° gennaio 2017. Questo significa che eventuali variazioni di valore intervenute dopo tale data rileveranno solo a partire dall’anno prossimo. La mera esistenza di un diritto edificatorio privo di un immobile sul quale lo stesso possa incorporarsi non è sufficiente ai fini dell’applicazione dell’imposta. In considerazione della difficoltà di determinare il valore delle aree, la disciplina di riferimento attribuisce ai Comuni il potere di deliberare dei valori di riferimento. Se la decisione è adottata dal Consiglio comunale, ai sensi dell’articolo 59, D.Lgs. 446/1997, la funzione della stessa è quella di orientare i comportamenti dei contribuenti. Ciò significa che se il soggetto passivo si adegua ai valori indicati a livello locale opera in suo favore la preclusione degli accertamenti comunali. Ne deriva che il Comune non potrà, di regola, rettificare i pagamenti effettuati se essi risultano congrui alla luce degli atti adottati. Resta inteso che il contribuente sarà libero di non attenersi agli importi consiliari qualora egli li ritenga eccessivi. Tuttavia, poiché questi hanno valenza di presunzione semplice, sufficiente a fondare un accertamento in rettifica, converrà senz’altro munirsi di una perizia di parte di stima dell’area, meglio se supportata da atti di vendita di immobili similari.