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Cartelle, le contromosse dei debitori

Pubblicato il 19 giugno 2017 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

L’atto con cui Equitalia comunica gli esiti della lavorazione della domanda di rottamazione ha natura so-stanzialmente provvedimentale. Questo comporta, in primo luogo, che deve essere adeguatamente mo-tivato, ai sensi dell’articolo 7, L. 212/2000. La funzione della comunicazione inoltre può avere connotati diversi, a seconda del suo contenuto: se Equitalia ha ad esempio rigettato in tutto o in parte l’istanza di definizione, la comunicazione assume la valenza del diniego totale o parziale di agevolazione tributaria, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 19, lettera h), D.Lgs. 546/1992; nella parte in cui, invece, Equitalia determina l’importo da versare, la comunicazione assume la veste di un atto di liquidazione di tributi (ovviamente nella materia tributaria), ai sensi e per gli effetti dell’articolo 19, lettera b), D.Lgs. 546/1992. In entrambi i casi si è in presenza di un atto tipizzato, rientrante nell’elencazione degli atti impugnabili davanti alla Commissione tributaria. Il termine per l’impugnazione (sempre in caso di tributi) è quello di 60 giorni dalla notifica. Potrà inoltre accadere, con una certa probabilità, che i conteggi eseguiti non sia-no condivisi dal contribuente. In tale eventualità, per evitare il contenzioso e le conseguenti spese di giudizio, Equitalia ha messo a punto una procedura di segnalazione delle anomalie: attraverso il modulo «SCD» da presentare allo sportello, il contribuente può segnalare eventuali differenze contenute nella comunicazione.

 

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