Si fa stretta e tortuosa la strada della detrazione dell'Iva sugli acquisti e sulle importazioni. Il diritto potrà essere esercitato solo con riferimento all'anno nel quale è sorto, al più tardi nella corrispondente dichiarazione annuale, mentre le relative fatture e bollette doganali dovranno essere annotate anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto, e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione del documento. Questi i contenuti essenziali delle disposizioni del primo comma degli articoli 19 e 25, D.P.R. 633/1972, a seguito delle modifiche apportate dal D.L. 50/2017, confermate dalla Legge di Conversione. Da un lato, quindi, il termine entro il quale il contribuente può esercitare il diritto alla detrazione è sensibilmente più breve rispetto al passato. Dall'altro, non è più possibile esercitare il diritto in un periodo d'imposta diverso da quello nel quale è sorto.