Notizia

Interessi sul saldo Iva che non è compensato

Pubblicato il 21 giugno 2017 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Il versamento del debito Iva successivamente al 16 marzo comporta l’applicazione della maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione, solamente sul saldo a debito, non essendo quindi dovuto sull’importo compensato. Questa è una delle precisazioni contenute nella risoluzione n. 73/E di ieri con cui l’Agenzia delle entrate fornisce alcuni chiarimenti in materia di versamento del saldo Iva a seguito delle ultime modifiche normative.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 maggio 2025
Iva Liquidazione mensile e trimestrale

Liquidazione IVA riferita ad aprile e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al primo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell’1% ...

Scadenza del 16 maggio 2025
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate ad aprile relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 maggio 2025
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate ad aprile per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).

Scadenza del 16 maggio 2025
Irpef Altre ritenute alla fonte

Versamento delle ritenute operate ad aprile relative a:rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1040);utilizzazione di marchi e opere dell’ingeg...