Il versamento del debito Iva successivamente al 16 marzo comporta l’applicazione della maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione, solamente sul saldo a debito, non essendo quindi dovuto sull’importo compensato. Questa è una delle precisazioni contenute nella risoluzione n. 73/E di ieri con cui l’Agenzia delle entrate fornisce alcuni chiarimenti in materia di versamento del saldo Iva a seguito delle ultime modifiche normative.