Notizia

Interessi sul saldo Iva che non è compensato

Pubblicato il 21 giugno 2017 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Il versamento del debito Iva successivamente al 16 marzo comporta l’applicazione della maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione, solamente sul saldo a debito, non essendo quindi dovuto sull’importo compensato. Questa è una delle precisazioni contenute nella risoluzione n. 73/E di ieri con cui l’Agenzia delle entrate fornisce alcuni chiarimenti in materia di versamento del saldo Iva a seguito delle ultime modifiche normative.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 giugno 2025
Mod. 730/2025

Per le dichiarazioni presentate al CAF / professionista abilitato entro il 31.5:consegna al dipendente / pensionato / collaboratore del mod. 730 e del prospetto di liquidazione mod. 730-3;invio telema...

Scadenza del 16 giugno 2025
Iva Liquidazione mensile

Liquidazione IVA riferita al mese di maggio e versamento dell’imposta dovuta. 

Scadenza del 16 giugno 2025
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a maggio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001). 

Scadenza del 16 giugno 2025
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a maggio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).