Notizia

Interessi sul saldo Iva che non è compensato

Pubblicato il 21 giugno 2017 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Il versamento del debito Iva successivamente al 16 marzo comporta l’applicazione della maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione, solamente sul saldo a debito, non essendo quindi dovuto sull’importo compensato. Questa è una delle precisazioni contenute nella risoluzione n. 73/E di ieri con cui l’Agenzia delle entrate fornisce alcuni chiarimenti in materia di versamento del saldo Iva a seguito delle ultime modifiche normative.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 10 novembre 2025
Mod. 730/2025 Integrativo

Consegna, da parte del CAF / professionista abilitato al dipendente/ pensionato / collaboratore, della copia del mod. 730/2025 integrativo e del relativo prospetto di liquidazione 730-3 inte...

Scadenza del 17 novembre 2025
Iva Liquidazione mensile e trimestrale

Liquidazione IVA riferita a ottobre e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al terzo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell&rsqu...

Scadenza del 17 novembre 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a ottobre relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 17 novembre 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a ottobre per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).