L’esclusione dal computo della base imponibile Irap delle componenti di natura straordinaria relative ai trasferimenti di azienda va riferita alle plusvalenze o minusvalenze contabili, prescindendo da eventuali divergenze tra dato contabile e dato fiscale. L’Assonime, nella circolare n. 14/2017, afferma che le plus/minus da sterilizzare sono quelle risultanti dal confronto tra corrispettivo e valori dell’azienda ceduta, così come rilevati in bilancio. Ulteriore riflessione riguarda l’individuazione delle componenti di natura straordinaria relative ai trasferimenti di azienda (cessioni e conferimenti). Oltre alle plusvalenze e minusvalenze rilevate dal venditore, secondo l’Associazione andrebbero inclusi anche gli indennizzi e gli oneri straordinari manifestatisi ex post, afferenti l’operazione realizzativa, e ciò a prescindere dalla loro rilevazione a rettifica della plus/minus contabile. Un dubbio permane in relazione ai costi accessori rilevati autonomamente, anche se connessi al trasferimento di azienda: è il caso, ad esempio, delle perizie e delle consulenze. Tali componenti, dal punto di vista fiscale, concorrono alla formazione della componente straordinaria rilevante ai sensi dell’articolo 86, comma 2, Tuir; tuttavia, dal punto di vista contabile non sembrano rientrare tra i componenti reddituali di natura straordinaria tanto che la prassi spesso imputa questi costi tra quelli ordinari di gestione. Per quanto concerne altre componenti che prima era-no allocate in area straordinaria e che oggi dovrebbero essere comunque escluse dal computo del valore della produzione, l’Assonime fa riferimento alle sopravvenienze che emergono a seguito della remissione parziale di un debito per incapacità dell’impresa a far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.