Non determinano la responsabilità degli amministratori le scelte gestionali in quanto insindacabili. Tuttavia esse trovano un limite nella valutazione di ragionevolezza delle stesse, secondo i parametri di diligenza del mandatario, nella mancata adozione delle cautele e delle verifiche preventive, normalmente richieste per quel tipo di scelta, e nella diligenza mostrata nell’apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all’operazione. A fornire questo principio, è la Corte di Cassazione, sezione I civile, con la sentenza n. 15470 depositata ieri.