In presenza di un licenziamento che imputa al dirigente un comportamento colpevole o, comunque, una condotta suscettibile di incidere negativamente sul rapporto di fiducia con il datore di lavoro, è sempre necessario applicare preventivamente le garanzie individuate dal procedimento disciplinare previsto dall’articolo 7 dello statuto dei lavoratori.
Nella sentenza 15204/2017 svariate considerazioni di ordine sistematico, ravvisate nella necessità di calare il rapporto di lavoro dei dirigenti nel più ampio contesto dei rapporti di lavoro subordinato, inducono la Corte di cassazione ad accogliere la tesi dell’applicabilità del procedimento disciplinare al licenziamento ontologicamente disciplinare del personale con funzioni dirigenziali.
In primo luogo, osserva la Corte, le garanzie procedimentali dettate dall’articolo 7 della legge 300/1970 sono espressione di un principio generale di tutela in ipotesi di licenziamento disciplinare, che trova necessaria applicazione con riferimento a tutti i rapporti di lavoro subordinato, senza che si possa operare una distinzione tra i dipendenti in relazione alla loro collocazione apicale.
I dirigenti di azienda, del resto, sono espressamente ricompresi nelle categorie legali di inquadramento dei lavoratori dipendenti previste dall’articolo 2095 del Codice civile e, come tali, sono destinatari delle disposizioni del libro V del codice civile e delle leggi speciali che si applicano, senza distinzioni, a tutti i lavoratori subordinati. Ad avviso della Corte corte, in questo contesto normativo, nel quale le deroghe alla disciplina generale sono frutto di espresse disposizioni di legge, non ha alcuna ragion d’essere l’esclusione dei dirigenti apicali dall’applicazione delle garanzie procedimentali previste dallo statuto dei lavoratori.
Le considerazioni maturate in giurisprudenza e dottrina circa la funzione di alter ego dell’imprenditore, propria del dirigente apicale, così come quelle sullo spiccato livello fiduciario che connota il rapporto dirigenziale, prosegue la Cassazione, possono allargare l’area dei comportamenti infedeli o delle condotte non diligenti, ma non sono idonee a incidere sull’esigenza di garantire anche ai dirigenti, inclusi quelli al vertice della compagine aziendale, il diritto di difesa in presenza di contestazioni disciplinari.
In difetto di attivazione delle garanzie procedimentali dettate dall’articolo 7, commi 2 e 3, dello statuto, il licenziamento sarà soggetto alle conseguenze risarcitorie previste dalla contrattazione collettiva per il licenziamento privo di giustificazioni.