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Nessun trattamento di dati giudiziari senza base giuridica

Pubblicato il 04 luglio 2017 DDP PARTNERS

Non è ammissibile trattare i dati giudiziari dei lavoratori di un’impresa appaltatrice da comunicare alla ditta appaltante se non è previsto da una norma di legge o da un provvedimento del Garante; il Garante della privacy ha respinto, con un provvedimento del 15 giugno 2017, con questa motivazione una richiesta di autorizzazione al trattamento dei dati giudiziari (Newsletter n. 429 del 30 giugno 2017 ).


I dati giudiziari sono riferiti a informazioni in grado di rivelare provvedimenti iscrivibili nel casellario giudiziale aventi tutti rilevanza penale.

Possono essere trattati, anche nel rapporto di lavoro in relazione ai lavoratori dipendenti:
  • in base ad un obbligo di legge;
  • su autorizzazione del Garante privacy anche sulla base del provvedimento generale di autorizzazione (l'ultimo è il n. 7/2016 valevole fino al 24 maggio 2018), purché però sia indispensabile per adempiere o esigere l'adempimento di specifici obblighi o eseguire specifici compiti previsti da leggi, oppure verificare, limitatamente ai dati strettamente necessari, i requisiti di onorabilità dei dipendenti di società operanti nel settore del rating;
  • in relazione ad un'attività di composizione di controversie esercitata in conformità alla legge se svolgono un trattamento indispensabile al medesimo fine.

Nel caso sottoposto al Garante una ditta appaltatrice richiedeva l'autorizzazione a fornire alla società appaltante i casellari giudiziari dei propri dipendenti che avrebbero dovuto essere impiegati in un appalto presso quest'ultima a bordo di treni.

Tutto ciò per consentire all'appaltatore di poter esprimere una sorta di gradimento nei riguardi dei lavoratori impiegati in applicazione di una clausola del contratto di appalto.


Il trattamento del dato giudiziario sarebbe sorto proprio nel momento in cui il certificato del casellario, fornito dal lavoratore stesso, sarebbe stato archiviato nella cartella personale del dipendente; tuttavia, secondo il Garante, la società richiedente non ha indicato, né risulta esservi, una base giuridica (legislativa, regolamentare o contrattuale) adeguata a legittimare quel determinato trattamento di dati giudiziari. Nel contratto collettivo e nel contratto aziendale di gruppo inoltre, non ci sono disposizioni da cui emerge l'indispensabilità del trattamento dei dati giudiziari dei dipendenti per lo svolgimento delle attività nelle quali saranno impiegati i lavoratori.


La società infine, non ha indicato e non risulta una base giuridica che autorizzi la comunicazione di dati alla società appaltante. Pertanto il Garante della privacy ha respinto la richiesta del trattamento dei dati giudiziari.

 

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