Notizia

Recupero del Tfr dall’Inps ancora in stallo

Pubblicato il 06 luglio 2017 DDP PARTNERS

È ancora nelle casse dell’Inps il Trattamento di fine rapporto indebitamente versato dai datori di lavoro al Fondo di tesoreria; da ottobre dello scorso anno infatti, l’istituto previdenziale, cancellando il codice autorizzativo 1R, ha definitivamente bloccato i versamenti del contributo Tfr ed il recupero delle relative prestazioni (anticipazioni e saldi Tfr), per le aziende che dal 2007 hanno erroneamente versato i Tfr al fondo di tesoreria, sebbene non vi fossero tenute (in quanto non soddisfacevano il requisito occupazionale minimo dei 50 dipendenti).


Da quel momento i datori di lavoro, anche al fine di bloccare la prescrizione decennale dei contributi indebiti, si sono attivati per il tramite del cassetto previdenziale, o mediante specifici appuntamenti, nei confronti dell’Inps per richiedere indicazioni sulle modalità e i tempi con cui procedere al recupero delle somme indebitamente pagate.


Le sedi più solerti hanno comunque consentito, solo per un breve periodo, il recupero del contributo Tfr, gestendolo in uniemens come un credito derivante da conguaglio (codice RF01), mentre altre non hanno fornito specifica indicazioni, rinviando ad una decisione da assumere congiuntamente al ministero del Lavoro.


Per questo motivo era stato sollecitato un intervento chiarificatore dell’istituto previdenziale, al quale era seguita una prima risposta positiva da parte dell’Ufficio Stampa dell’Inps nel senso di ammettere il recupero con le modalità proprie del conguaglio, spiegate nel messaggio n. 17959/2007; solo successivamente l’Istituto ha rettificato tale risposta, disconoscendo la possibilità di recuperare secondo le ordinarie modalità, e rinviando ad un successivo provvedimento la soluzione dell’annosa vicenda.


Sono passati mesi e la questione, nonostante le numerose sollecitazioni, è ancora attuale, in quanto l’Istituto non ha ancora fornito alcuna indicazione ufficiale; la conseguenza è che le aziende in bonis, nonché generose nei confronti del proprio personale, nonostante vantino questo credito ingente continuano a pagare i dipendenti per conto dell’Inps, e a smobilizzare per la seconda volta queste somme senza sapere quando e come effettuare il relativo recupero.


Le aziende che invece sono in serie difficoltà finanziarie, ovvero in fase di chiusura, e che quindi non possono permettersi di anticipare queste somme senza avere la certezza di recuperarle, non sanno come comportarsi nei confronti dei dipendenti cessati o di coloro che chiedono un'anticipazione del Trattamento di fine rapporto.


La soluzione più semplice per tutte le aziende, indipendentemente dal relativo stato finanziario, sarebbe quella di comunicare ai dipendenti che il Tfr accantonato presso il fondo di tesoreria Inps, e visibile nei relativi estratti della posizione individuale, dovrà essere richiesto dai dipendenti medesimi direttamente alla rispettiva sede Inps competente.


È ormai urgente nonché auspicabile che l’Inps fornisca una risposta ufficiale, affinchè le aziende sappiano come gestire la situazione, come rispondere ai dipendenti, come aggiustare la propria contabilità.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 25 novembre 2024
Enasarco Versamento Contributi

Versamento da parte della casa mandante dei contributi relativi al terzo trimestre.

Scadenza del 25 novembre 2024
Iva comunitaria Elenchi intrastat mensili

Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a ottobre (soggetti mensili). 

Scadenza del 30 novembre 2024
Iva dichiarazione mensile e liquidazione IOSS

Invio telematico della dichiarazione IVA IOSS del mese di ottobre relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) da parte dei sogget...

Scadenza del 02 dicembre 2024
Acconti Mod. 730/2024

Operazioni di conguaglio sulla retribuzione erogata a novembre per l’importo dovuto a titolo di acconto 2024 (seconda o unica rata).